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Ufficio RLST Edilizia di Parma e provincia
FeNEAL Uil   –   FILCA Cisl   –   FILLEA Cgil

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in ambito Territoriale

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), introdotta già dal 1994 con la 626, è attualmente disciplinata dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, meglio noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (TUSL 81/08).
Lo RLS è eletto dai lavoratori ed ha principalmente il compito di rapportarsi – a nome di questi – con imprese, dirigenti e preposti (tra cui il capocantiere) per ogni aspetto che può riguardare in modo rilevante la salute e sicurezza delle maestranze nei luoghi di lavoro.
Nel settore delle costruzioni, in particolar modo, le imprese hanno l’obbligo di sottoporre allo RLS, prima dell’avvio dei lavori, i Piani Operativi di Sicurezza (POS) e altra documentazione che, di volta in volta e per ogni singolo cantiere, sono tenute esaminare/ predisporre. Lo RLS ha facoltà di esprimere osservazioni nel merito e promuovere, prioritariamente all’indirizzo dell’impresa esecutrice, ogni iniziativa tesa al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Lo RLS, infine, nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, ha diritto ad accedere nei luoghi di lavoro e verificare per conto dei lavoratori la concreta applicazione delle norme di sicurezza; rapportandosi con i soggetti coinvolti nel servizio di prevenzione e protezione, se del caso anche dialogando con i lavoratori che vi operano e che rappresenta.
Lo RLS, una volta eletto, dovrà ricevere adeguata formazione. Al corso (con frequenza obbligatoria) della durata di almeno 32 ore, orientato ai bisogni formativi ed alla natura del ruolo, si aggiungeranno annualmente ulteriori momenti di formazione – obbligatoria e dedicata – quale aggiornamento periodico.

La mission

In mancanza dello RLS, lavoratori ed aziende in obbligo possono contare sulla figura dello RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ambito Territoriale), individuata dalle organizzazioni sindacali. Allo RLST è dedicata particolare attenzione quanto alla formazione ed all’addestramento.
Lo RLST svolge, secondo ciò che prevede la legge (e gli accordi territoriali), i medesimi compiti dello RLS; dalla verifica della documentazione obbligatoria predisposta/ricevuta dalle aziende (POS, PSC, DVR, altro) alle visite/sopralluoghi in cantiere. Osserva strettamente quanto stabilito dalla legge e dagli accordi circa modalità e tempi di intervento (preavviso), con particolare riguardo all’accesso nei luoghi di lavoro.

Adesione al sistema territoriale

Nelle aziende del settore edile dove non è stato eletto lo RLS – quindi – lavoratori ed aziende in obbligo possono/dovranno avvalersi dello RLST.Alle imprese iscritte in Cassa Edile a Parma è imposto il versamento di una piccola quota (pari allo 0,30 % calcolato sull’imponibile Cassa Edile per ciascun operaio) a titolo di contributo, da destinare al fondo RLST. Ciò da automaticamente diritto, senza alcun altra formalità (nomina, designazione) di avvalersi degli RLST, garantendone il loro coinvolgimento nell’adempimento degli obblighi, legati alla salute e sicurezza, che la legge pone a carico di ciascuna impresa.

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